Arrivano i chiarimenti relativi al tema dei Superbonus 110% e dei bonus edilizi. Di seguito spiegata la normativa che li regolamenta.
In sede di chiarimento sulla normativa per le agevolazioni per i lavori edili, il Governo ha emesso una nuova circolare dall’Agenzia delle Entrate, per chiarire alcuni punti che la compongono. Il documento spiega quali spese rientrano nel calcolo per l’obbligo di asseverazione alle precisazioni sulle cessioni di credito. L’Agenzia delle Entrate ha specificato nella circolare n.19/2022 il tema di cessioni di credito e spese per il visto di conformità, relative alla disciplina del Superbonus 110%.
Spese di conformità e asseverazione
Per quanto riguarda le spese per visto di conformità e asseverazione, viene specificato all’interno della circolare che, è possibile detrarre le spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi. Sarà possibile detrarre le spese per visto di conformità e asseverazione anche se essere riguardano altri bonus, e non necessariamente il Superbonus. Le spese possono riguardare, ad esempio, anche il Sismabonus.
Invece, in sede di detraibilità delle spese, è possibile la detrazione in fattura o della cessione del credito, per tutti i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%. Inoltre, la detrazione sarà effettuabile qualora si trattasse di spese comprese anche nel periodo che va dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre dell’omonimo anno.
Il 12 novembre 2021 è entrato in vigore il decreto Controlli. Il decreto aveva introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’obbligo di asseverazione. Invece, nella data del 31 dicembre 2021, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la Legge di Bilancio 2022. Si tratta del testo di riferimento sulla regolamentazione dei bonus promulgati nei periodi successivi al 31 dicembre.